Il Decreto “Rilancio”   decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”  (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020). Proroga e incrementa una serie di misure per disabilità introdotte dal Decreto “Cura Italia” come l’estensione dei permessi 104 o il congedo straordinario retribuito. Previsto dal decreto “Cura Italia”, anche il decreto “Rilancio” considera alcune misure a sostegno dei nuclei familiari riservando attenzioni alle persone con disabilità.

Interventi che hanno la chiara intenzione di dare sostegno soprattutto al disabile o al familiare che deve assisterlo e vive il  disagio dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.

Inoltre viene prevista l’introduzione di un Reddito di emergenza, a sostegno delle famiglie in difficoltà , con condizioni di maggior favore proprio per i nuclei con componenti disabili gravi o non autonomi.

AUMENTO DEI PERMESSI 104/92

L’articolo 76  conferma, anche per maggio e giugno, l’aumento dei giorni di permesso previsti dalla legge 104, per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono famigliari disabili, che era stato introdotto per i mesi di marzo/aprile dal Decreto Cura Italia, vengono previsti ulteriori 12 giorni aggiuntivi complessivi,utilizzabili tra il mese maggio e giugno. Come nel precedente, i 12 giorni totali aggiuntivi portano il totale dei permessi tra due mesi a 18 giorni (3 maggio + 3 giugno +12 aggiuntivi).

La norma ricalca quanto già previsto dal Decreto “Cura Italia”: 12 giorni di permessi aggiuntivi per i mesi di Marzo ed Aprile.

I permessi 104 potranno accedere coloro che già hanno l’autorizzazione inps, senza che sia necessaria, presentare una nuova domanda o richiesta all’Inps e concordare con il datore di lavoro o amministrazione la fruizione dei permessi.

Chi non è in possesso di autorizzazione deve inoltrare  richiesta all’INPS e attendere la risposta per poter fruire dei permessi sia “ordinari” che “aggiuntivi”.

CONGEDO PARENTALE AL 50 % COVID 19

L’art 75, proroga fino al 31 luglio 2020, i congedi  retribuiti  al 50% , introdotto dal Decreto “Cura Italia” per  i genitori di figli con handicap grave senza alcun limite di età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri di assistenza diurni.

Riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, art. 23 e i dipendenti del settore pubblico art. 25 quindi sono prolungati di ulteriori 15 giorni arrivando ad un  totale di 30 giorni fruibili dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020. per una durata complessiva (continuativa o frazionata, rispetto ai 15 inizialmente previsti dal Cura Italia).

I congedi utilizzati sono a carico dall’INPS e saranno anticipati dell’Azienda ,  che recupererà sottraendoli dai contributi dovuti allo stesso inps.

BONUS BABY SITTER

Articolo 75, il bonus per i sevizi baby-sitting è stato introdotto dal Cura Italia, passa a 1.200 euro rispetto ai precedenti 600. Viene portato da 1000 a 2000 euro per i lavoratori del settore sanitario.. Potranno beneficiarne senza alcun limite di età i genitori di figli portatori di handicap grave.

Per ottenere il bonus è necessario presentare apposita domanda all’INPS, attraverso per via telematica già approntati e accessibili.

QUARANTENA E DISABILITA’ (ART. 77)

Riguarda i dipendenti pubblici e privati  ed è valida fino al 31 luglio 2020, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità  ai sensi dell’art. 3, comma 3. della legge del 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, (viene richiesto verbale di handicap art 3 comma 1 legge 104/92),  il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero. Previsto dall’art. 26b del Decreto Cura Italia. L’articolo 77 del Decreto “Rilancio” proroga il termine  fino al 31 Luglio 2020.

COMULABILITA CON L’ASSEGNO ORDINARIO  DI  INVALIDITA’

Viene reso compatibile il bonus 600 euro anche con l’assegno ordinario di invalidità (legge 222/1984)

FONDI DEDICATI

Disposizioni per la disabilità e la famiglia disposto dal titolo IV

Aumento dei fondi per l’anno 2020:

+ 90 milioni per la non autosufficienza, + 20 milioni al fondo dopo di noi, inoltre viene istituito un fondo per le strutture semiresidenziali a sostegno delle persone con disabilità con una dotazione di 40 milioni di euro.

REDDITO DI EMERGENZA  ART 87

Viene istituito il Reddito di Emergenza (Rem), che verrà erogato dall’inps in due quote ai nuclei famigliari in difficoltà economica a seguito degli effetti dell’emergenza Covid-19 (riguarda tutti i nuclei famigliari. Non solo quelli che vivono con persone disabili) Per avere accesso al Reddito di emergenza (REM) è necessario:

Risiedere in Italia (con riferimento al soggetto richiedente);

Avere un reddito familiare inferiore a 400 euro mensili, moltiplicati in ragione di una specifica scala di equivalenza, in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di 2 (800 euro) elevabili a 2,1 (840 euro) se sono presenti soggetti con handicap grave o non autosufficienti;

Patrimonio mobiliare del nucleo non superiore ad euro 10 mila nel 2019, valore incrementato di 5 mila euro per ogni familiare successivo al primo fino ad un massimo di 20 mila euro, cifra ulteriormente aumentata di 5 mila euro in caso di componenti con handicap grave o non autosufficienti;

ISEE inferiore a 15 mila euro.

Il REM spetterà in due rate, ciascuna di importo pari a 400 euro incrementati in base ad una scala di equivalenza fino ad un coefficiente massimo di 2 (800 euro), elevato  (840 euro) per i nuclei con disabili gravi o non autosufficienti.

Le domande di REM dovranno essere presentate all’INPS  entro la fine Giugno, avvalendosi del sito dell’Istituto.