Capitolo 12 – Barriere architettoniche

  1. Disabilità: la normativa italiana sull’abbattimento delle barriere architettoniche

A livello normativo nazionale, il campo di applicazione in materia di abbattimento barriere architettoniche è oggi disciplinato dalla combinazione di quanto previsto dal DM 236/1989, L. 13/1989, L. 104/1992 e DPR 503/1996, fino al D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In generale tutti gli edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico e residenziali, sono soggetti all’applicazione di precise norme in materia di abbattimento barriere architettoniche, ma non tutti hanno gli stessi obblighi.

  1. Cosa sono le barriere architettoniche

Le barriere architettoniche sono quegli elementi costruttivi che impediscono, limitano o rendono difficoltoso l’utilizzo di un ambiente o che limitano gli spostamenti o la fruizione dei servizi da parte di persone con limitata capacità motoria e sensoriale, come persone diversamente abili o persone che per età o eventi occasionali sono limitati anche solo temporaneamente nella regolare fruizione degli ambienti.

  1. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI PUBBLICI:

L’art. 4 del DPR 503/1996 stabilisce che agli edifici o spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero, devono essere apportati tutti gli accorgimenti finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche. Gli edifici e gli spazi pubblici devono essere accessibili, garantire cioè la completa fruibilità dello spazio anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (dal paraplegico su sedia a ruote alla persona anziana, dal non vedente fino alla mamma col bambino): per far ciò sono necessarie la totale assenza di barriere architettoniche e la presenza di adeguati elementi di ausilio e di riferimento. Almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi installato, deve essere accessibile.

  1. EDIFICI PRIVATI:

Le nuove costruzioni di edifici pubblici, (compresi quelli scolastici, prescolastici, e di interesse sociale), debbono essere senza barriere architettoniche;

  • In nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai disabili;
  • In tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici di nuova costruzione, devono prevedere e riservare posti per disabili non deambulanti;
  • Gli alloggi dell’edilizia economica e popolare, siti nei piani terreni, dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione , qualora ne facciano richiesta.
  1. LA PROGETTAZIONE:

Marciapiedi e percorsi pedonali

  • Scivolo per accedere al marciapiede: larghezza m 1,50 – pendenza max 15%;
  • Pavimentazione antisdrucciolevole;
  • Larghezza minima m. 1,50;
  • Dislivello massimo dal piano stradale di cm 15.

Attraversamenti pedonali
Gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne.

Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a rotella larghezza minima m 1.50, zona antistante l’ingresso minimo m. 1.50.

Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche ai non vedenti.

  1. EDIFICI PRIVATI:

Nel caso che in un condominio risieda un portatore di handicap e lo stesso, o chi ne esercita la tutela, intenda portare innovazioni alle parti comuni dello stabile atte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la mobilità, deve sottoporre all’approvazione dei condomini le innovazioni che intende apportare. Nel Caso l’assemblea approvi, le spese delle innovazioni vengono suddivise tra i condomini come da regolamento. Nel caso in cui il condominio rifiuti di apportare le innovazioni o di non considerare la richiesta del disabile, fatta per iscritto, il disabile o il suo tutore può istallare, a sue spese, servoscala, nonché strutture facilmente rimovibili. Può modificare l’ampiezza della porta d’accesso per rendere più agevole l’ingresso agli edifici, garage o accessori (legge 13/89 art.2, comma2).
L’esecuzione delle opere interne non è soggetta a concessione edilizia o autorizzazione: è sufficiente che l’interessato presenti domanda indirizzata al Sindaco, indicando l’inizio dei lavori, e una relazione a firma di un professionista abilitato. Qualora, invece, vi sia una alterazione dell’aspetto esteriore o della sagoma dell’edificio è richiesta un’autorizzazione del sindaco all’esecuzione dei lavori. Se le innovazioni debbono eseguirsi all’interno dell’alloggio abitato dal disabile a titolo di inquilino, le innovazioni sono possibili previo autorizzazione del proprietario, le spese sono a carico del conduttore. Per le misure minime da rispettare onde rendere accessibile un appartamento, si rimanda a quanto indicato nel d.m. n. 236/del 14/6/89.

  1. AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Chi effettua interventi di abbattimento barriere architettoniche, può usufruire di detrazioni Irpef, dell’IVA agevolata e contributi statali.

Hanno diritto alla detrazione IRPEF del 19% sull’intero importo della spesa sostenuta per l’acquisto di un mini ascensore o di un montascale tutti i disabili che “presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,

di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Ha diritto alla detrazione anche il contribuente che ha fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap.

Si ricorda che la condizione di invalidità deve comportare “menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie”. (Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art.3  comma 3.).