Capitolo 17 – Incremento delle pensioni invalidi civili 100%

L’INPS ha emanato la circolare (n. 107) applicativa su quanto previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e dal decreto legge “agosto” che dispongono una maggiorazione economica sino a 651,51 euro ai titolari delle pensioni agli invalidi civili totali, ai ciechi assoluti e ai sordi. euro per tredici mensilità.

Sostanzialmente queste categorie, se in possesso di precisi requisiti reddituali, potranno ottenere la maggiorazione della prestazione dagli attuali 286,81 € a 651,51 € mensili, per 13 mensilità. Ovviamente l’incremento in questione sarà pieno solo se il pensionato invalido oltre la pensione di invalidità non ha altri redditi, mentre la presenza di qualsiasi altro reddito fa scendere l’incremento fino ad azzerarlo (per effettuare un calcolo dell’importo spettante è necessario fare riferimento alla)  Tabella M5, Allegato 2 della Circolare INPS 147/2019.

Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che ne abbiano diritto l’aumento viene riconosciuto d’ufficio da parte dell’INPS sulla base, evidentemente, della documentazione disponibile. Non devono presentare alcuna domanda.

I titolari di pensione di inabilità (previdenziale) di cui alla legge n. 222/1984 devono invece al contrario presentare apposita domanda.

A chi spetta:

Hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 gli invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) dai 18 ai 60 anni;

l’incremento consente di arrivare ad una erogazione complessiva pari a euro 651,51, per tredici mensilità.
l’incremento massimo per invalidi civili totali e sordi è pari a 364,70 euro mensili;
l’incremento massimo per i ciechi assoluti è pari a 341,34 euro mensili;
il limite di reddito personale di riferimento (anno 2020) per il pensionato solo è euro 8.469,63;

il limite di reddito coniugale di riferimento (anno 2020) per il pensionato coniugato è euro 14.447,42

Gli incrementi indicati sono “al massimo”: significa che diventano più bassi man mano che il reddito aumenta fino ad azzerarsi quando si superano i limiti reddituali. Può quindi accadere che anche un introito molto basso incida negativamente sull’ammontare dell’incremento.

Sono conteggiati tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate, le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità), sono conteggiate anche le pensioni di invalidità, cecità e sordità (escluse, come detto, le indennità) e praticamente tutti i redditi anche se esenti da IRPEF

Se il pensionato è solo viene rilevato esclusivamente il suo reddito
Se il pensionato è sposato anche quello del coniuge.
Se il pensionato vive in famiglia ma non è coniugato il reddito da considerare è solo il suo.

Chi resta escluso dall’incremento della pensione di invalidità

gli invalidi civili parziali; dal 74% al 99%
gli invalidi civili totali, i ciechi totali, i sordi che superano i limiti reddituali fissati;
gli invalidi che non abbiano ancora compiuto il 18esimo anno di età.

I redditi assoggettabili all’IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, vanno considerati al lordo dell’imposizione fiscale ed anche degli oneri deducibili.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

Resta escluso dalla valutazione solo:

il reddito della casa di prima abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge,
l’indennità di accompagnamento,
le pensioni di guerra,

i trattamenti di famiglia (per dettagli Circolare Inps 44/2002).

A quanto ammonta l’assegno di invalidità incrementato

L’incremento in questione consente di arrivare ad una erogazione complessiva massima pari a 651,51, per 13 mensilità.

L’incremento massimo per invalidi civili totali e sordi (che oltre alla pensione di invalidità abbiano zero redditi) è pari a 364,70 € mensili (che aggiunti agli attuali 286,81 € danno la somma appunto di 651,51)

L’incremento massimo per ciechi assoluti (che oltre alla pensione di invalidità abbiano zero redditi) è pari a 341,34 € mensili.

Leggi la Circolare inps n. 107 del 23 settembre 2020

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