Capitolo 5 – Handicap Legge 104 del 5 Febbraio 1992

  1. A chi spetta e quali sono i requisiti

La legge del 5 febbraio 1992 n. 104, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che a causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazioni

Il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 recante “ misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, ha introdotto con l’art 25, rilevanti novità in tema di accertamento e riconoscimento della disabilità in situazioni di gravità e dell’invalidità civile.

L’art 25 D.L. 90/2014, comma 4 modifica l’art 2 del D.L. 324/1993 in materia di riconoscimento della disabilità, intervenendo sui termini entro cui la commissione medica per l’accertamento dell’handicap di cui all’art 4 della legge 104/92, deve pronunciarsi e sulle modalità da seguire per una fruizione provvisoria delle agevolazioni lavorative.

  1. Procedimento i termini

L’art 2 comma 3-bis (testo modificato) del D.L. 324/93, dispone ora che la Commissione medica debba pronunciarsi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, anziché centottanta come in precedenza.

  1. Facoltà di rilascio immediato di un certificato provvisorio ai fini delle agevolazioni lavorative

Con il nuovo art 2, comma 3-quater del D.L. 324/1993 è stata introdotta la possibilità, per il soggetto interessato, di ottenere, con un’apposita richiesta motivata, un certificato medico provvisorio (da parte dello specialista della ASL), al termine della visita al solo fine delle agevolazioni lavorative previste dagli art. 21 (precedenza nell’assegnazione di sede negli enti pubblici), art 33 (permesso giornaliero e mensile), della legge 104/92, e dell’art 42 (Congedo straordinario indennizzato) del D.Lgs 151/2001. Il certificato produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione INPS.

  1. Come ottenere l’accertamento dell’handicap (ai sensi dell’art 4 della legge 5/2/1992 n. 104)

L’accertamento dell’handicap è effettuato, a domanda dell’interessato dalle stesse commissioni mediche per l’invalidità civile e si segue la medesima procedura, la commissione è integrata da un operatore sociale.

  1. Legge 104 art 3 comma 1: definizione

L’art 3 – comma 1 definisce persona handicappata “ colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensi orale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

L’articolo 3 comma 1 della legge 104, non presenta grossi benefici, agevolazioni lavorative nella Pubblica Amministrazione, ha diritto alla scelta delle sedi disponibili un ordine di priorità e la precedenza nel trasferimento della sede di lavoro in base alle domande presentate.

  1. Portatore di Handicap in situazione di gravità comma 3 art. 3 legge 104/92.

L’art 3  comma 3  della legge 104/92  così recita:

“Qualora la minorazione, singola o plurima. Abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

  1. I soggetti legittimati a fruire dei permessi retribuiti
  • Lavoratore dipendente maggiorenne , portatore di handicap grave, ha diritto a 2 ore giornaliere o 3 giorni al mese ;
  • Lavoratori dipendenti maggiorenni, genitori del disabile
  • Coniuge, convivente, parenti e affini entro il 2^ grado del disabile I genitori del figlio disabile, hanno diritto a 3 giorni al mese.

25-bis. Se il familiare da assistere è residente ad una distanza superiore ai 150 km.

La normativa prevede che il lavoratore con una distanza stradale uguale o superiore a 150 Km dal familiare da assistere, deve documentare al datore di lavoro, con titolo di viaggio comprovante l’effettiva presenza al domicilio del familiare d’assistere, nel giorno del permesso legge 104.

La novità prevede che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere il familiare, residente in un comune con una distanza stradale di 150 km o superiore, debba attestare con documentazione di viaggio, il raggiungimento della residenza del familiare con handicap grave. L’effettivo raggiungimento del familiare con disabilità, al quale presta assistenza, e quindi il suo luogo di residenza.

Per titolo di viaggio si intende qualsiasi documentazione atta a comprovare l’effettiva presenza del lavoratore presso l’abitazione del familiare disabile. Quindi, anche i pedaggi autostradali del viaggio (entrata e ritorno), che dimostrano il viaggio effettivamente effettuato devono essere presentati come giustificati del permesso legge 104.

L’innovazione è prevista dal D.lgs 119/2011 che modifica l’art 33 della legge 104.
Al comma 3 infatti viene inserito il comma 3 bis.


L’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 119 del 2011 ha modificato l’art. 33 della l. n. 104 del 1992 aggiungendo il comma 3 bis. La disposizione prevede che “Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito“
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  1. I Genitori del figlio disabile
  • Fino all’età di 3 anni, possono chiedere alternativamente il prolungamento del congedo parentale per un periodo complessivo (compreso il congedo ordinario) non superiore a 3 anni(da fruire entro il 12° anno di età), 2 ore di permesso giornaliero o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
  • Dai 3 ai 12 anni di età del figlio, i genitori possono ottenere il prolungamento del congedo parentale (nei limiti sopra citati) o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
  • Per i figli di età superiore ai 12 anni, i genitori hanno diritto unicamente ai 3 giorni mensili.
  1. Ulteriori agevolazioni:

Congedo straordinario retribuito per chi assiste un familiare con handicap grave nel limite massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa;

  • Scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio per il lavoratore maggiorenne con handicap grave o i familiari che gli prestano assistenza;
  • I lavoratori con handicap grave o i loro familiari possono rifiutarsi di essere trasferiti ad altra sede di lavoro;
  • Gli stessi soggetti di cui al punto precedente possono rifiutarsi si svolgere lavoro notturno (da intendersi come quell’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino).
  1. Agevolazioni Legge 104: scelta della sede di lavoro

I lavoratori maggiorenni con handicap in situazione di gravità hanno diritto di scegliere ove possibile (art. 33 c. 5-6 L. 104/92) la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La misura interessa anche i lavoratori familiari del disabile (non ricoverato a tempo pieno) che gli prestano assistenza:

  • Coniugi (o parti dell’unione civile), conviventi, parenti o affini entro il 2° grado;
  • Parenti o affini entro il 3° grado, se i genitori o il coniuge (o la parte dell’unione civile) del disabile hanno compiuto i 65 anni oppure sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti).
  • Questi hanno diritto di scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domiciliodella persona da assistere.
  1. Agevolazioni  Legge 104: rifiuto del trasferimento

I soggetti citati nel paragrafo precedente (lavoratori disabili o loro familiari) possono rifiutarsi (art. 33 c. 5-6 L. 104/92) di essere trasferiti dal datore ad altra sede, eccezion fatta per i casi di incompatibilità della permanenza del dipendente. Sul punto la Cassazione (sentenze n. 24775/2013 e n. 16102/2009) ha affermato che il trasferimento può essere disposto se la presenza del lavoratore genera tensioni e contrasti, con rilevanti ripercussioni sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa.

  1. Agevolazioni fiscali Legge 104: acquisto dell’auto

Le agevolazioni previste per il disabile in situazione di gravità nonché per coloro che hanno ridotte o nulle capacità motorie, e non vedenti e disabili intellettivi (titolari dell’indennità di accompagnamento), legate all’acquisto di veicoli (da utilizzare in via prevalente a beneficio del disabile stesso) sono:

  • Detrazione Irpef pari al 19% del costo  sostenuto calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro;
  • Iva al 4% sul prezzo d’acquisto;
  • Esenzione della tassa di proprietà;
  • Esonero dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Il diritto si estende anche al familiare del disabile, purché quest’ultimo gli sia fiscalmente a carico. Nello specifico, le agevolazioni riguardano l’acquisto di autovetture, autocaravan, autoveicoli specifici e per il trasporto promiscuo, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli specifici, motocarrozzette. Non devono avere una cilindrata superiore ai 2000 centimetri cubi motore a benzina, 2800 se è motore diesel.

Tabella Agevolazioni Fiscali

  1. Agevolazioni Legge 104: acquisto di mezzi tecnici e informatici

I portatori di handicap grave in caso di acquisto di pc, tablet, telefoni con vivavoce o altri ausili informatici hanno diritto a:

  • Detrazione Irpef dei costi pari al 19%;
  • Applicazione Iva agevolata al 4%.
  1. Agevolazioni Legge 104: assistenza e spese mediche

Sono deducibili dal reddito i seguenti costi (sostenuti dal disabile o dal familiare che l’abbia a suo carico):

  • Spese mediche generiche (ad esempio l’acquisto di medicinali);
  • Spese di assistenza specifica (come attività infermieristica e riabilitativa, addetti all’assistenza di base).
  • Prevista anche una detrazione Irpef del 19% (a favore del disabile o del familiare che l’abbia a suo carico) per:
  • Spese mediche specialistiche;
  • Acquisto di mezzi d’ausilio alla deambulazione;
  • Acquisto di poltrone per inabili e minorati, apparecchi correttivi e altri ausili specifici.
  1. Agevolazioni Legge 104: bonus bollette elettriche

L’Autorità per l’energia ha deciso di concedere un bonus energia elettrica per disagio fisico ai nuclei familiari in cui sia presente un malato gravi costretto ad usare macchinari elettromedicali per il mantenimento in vita.

E’ possibile consultare tutte le apparecchiature legate alle diverse tipologie di disagio fisico per cui viene erogato il bonus nel Decreto del Ministero della salute del 13 gennaio 2011, che elenca tutte le apparecchiature riconosciute, tra cui:

  • Apparecchiature di supporto alla funzione cardio-respiratoria (ventilatori polmonari, polmoni d’acciaio, concentratori di ossigeno, ecc)
  • Apparecchiature di supporto alla funzione renale (apparecchiature per dialisi, emodialisi,
  • Apparecchiature di supporto alla funzione alimentare e attività di somministrazione (pompe d’infusione, nutripompe)
  • Mezzi di trasporto e ausili per il sollevamento disabili (carrozzine elettriche, sollevatori mobili, sollevamenti fissi, ecc9
  • Dispositivi per la prevenzione e la terapia di piaghe da decubito (tra cui materassi antidecubito, ecc).
  1. Esenzioni farmaci e invalidità:

Queste esenzioni per invalidità non includono le prestazioni di tipo farmaceutico.
In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in:

  • Fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti)
  • Fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota)
  • Fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti).