Capitolo 11 – Maggiorazione Contributiva

  1. Maggiorazione Contributiva

L’art. 80, comma 3, della legge 388/2000 permette ai lavoratori invalidi civili, per qualsiasi causa  con percentuale pari o superiore al 74% agli invalidi di guerra, civili di guerra e agli invalidi per causa di servizio nei rapporti di lavoro della P.A., con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.

Il beneficio è riconosciuto fino al limite di cinque anni di contribuzione figurativa e risulta utile solo ai fini del diritto alla pensione dell’anzianità contributiva. Con questo beneficio, un lavoratore che ha svolto 12 anni di lavoro effettivo con una percentuale di invalidità superiore al 74% potrà contare su un bonus contributivo di due anni. Che potrà utilizzare, ad esempio, per guadagnare la pensione anticipata con due anni di anticipo. La maggiorazione di anzianità riconoscibile a questi lavoratori spetta però per i soli periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi  coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Inoltre non è cumulabile con altre maggiorazioni convenzionali della contribuzione medesima menomazione (in particolare l’abbuono di 4 mesi per ogni anno di lavoro riconosciuto non vedenti cfr circolare INPDAP 36/2003). L’attribuzione del beneficio in parola è gratuita ma non avviene automaticamente: il lavoratore deve presentare apposita richiesta, correlata da idonea documentazione (circ. inps 29/2002; circ. 92/2002).