Capitolo 10 – Pensione anticipata di vecchiaia per invalidi
- Pensione anticipata
I lavoratori in possesso del requisito contributivo minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia (15 anni al 31/12/1992 o 20 anni) e con invalidità pari o superiore all80%, hanno diritto alla prestazione al compimento dei 61 anni se uomini e 56 se donne (art 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 – circolare inps 35/2012).
Dal 2013 questi requisiti si adeguano alla stima di vita. In tal caso esiste la finestra mobile di 12 mesi, il beneficio è operativo per i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e ai fondi di previdenza sostitutivi dell’AGO (circolare inps 82/1994), in possesso di contribuzione al 31/12/1995. Non vale, pertanto, per i lavoratori e per i dipendenti pubblici (circolare INPDAP 16/1993).
E’ previsto che il richiedente, successivamente alla domanda, debba sottoporsi a visita medica presso la competente commissione sanitaria dell’inps anche se invalido civile. Secondo l’inps, infatti, l’invalidità per il beneficio in parola deve essere valutato secondo la legge 222/1984 e non ai sensi della legge 118/1971, sull’invalidità civile, va, quindi, considerato che il riconoscimento già operato in sede di invalidità costituisce solo uno degli elementi di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell’istituto (circolare inps 82/1994) e non determina necessariamente la concessione del beneficio.
