Capitolo 13 – Il diritto all’istruzione per le persone con disabilità

  1. I DIRITTI DEI DISABILI

Il diritto all’educazione e all’apprendimento per tutti i disabili, senza esclusioni, viene garantito il diritto allo studio fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Il cammino dell’integrazione scolastica è segnato da due provvedimenti legislativi: la legge 118/1971 (art 24) e la legge 517/77. In particolare quest’ultima rappresenta il punto di riferimento più importante per la legittimazione del diritto  a frequentare le scuole comuni dei disabili.

La legge quadro sull’handicap, 104/92 dedica ben cinque articoli all’integrazione scolastica di cui l’art. 12 della legge 104 titola: diritto all’educazione e all’istruzione.

  1. ASILI NIDO

E’ garantito a tutti i bambini disabili da 0 a 3 anni l’accesso agli asili nido. E compito degli enti locali le Unità Sanitarie Locali rendere l’asilo nido un ambiente ospitale per il bambino. Inoltre, spetta agli Enti locali affiancare ai bambini personale specializzato. Gli asili nido sono di competenza del Comune dove risulta residente e quindi necessario prendere contatto con l’amministrazione comunale e l’assistente sociale al fine di organizzare un buon inserimento e di un insegnate di sostegno che affianchi il bambino per un suo specifico bisogno. (art. 13 legge 104/92).

  1. SCUOLE MATERNE

E’ stabilito tra un massimo di 20 alunni e un minimo di 15 per classi che vengano composte anche da bambini disabili e che ai bambini disabili sia assegnata un’insegnate di sostegno

Le classi che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili per ciascuna scuola. (legge 270/82 art 12 commi 2 e 3)

  1. SCUOLE PRIMARIE

La legge 517/1977 prevede l’obbligo da parte degli enti locali di assegnare ai bambini portatori di handicap un’insegnate di sostegno, materiali e attrezzature speciali. Le classi non potranno essere formate, di norma, da un numero di alunni superiore a 25.

  1. SCUOLA MEDIA

Viene sancito il diritto ai ragazzi disabili di assistenza da parte di un’insegnante di sostegno, in possesso di titolo di specializzazione e nel numero massimo di 6 ore settimanali, e la partecipazione a progetti sperimentali. Per quanto riguarda la formazione delle classi c’è una distinzione tra la prima classe e le classi successive.                                                                                 
1. Le prime classi devo essere costituite, di norma, da non più di 25 alunni e da non meno di 15 alunni. Le iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le classi parallele della stessa scuola o della sezione distaccata, senza però superare un massimo di 28 alunni per ogni classe. Le classi con alunni diversamente abili dovranno essere costituite con non più di 20 alunni solo alle condizioni previste per la scuola materna.
2. Le classi successive alla prima devono essere costituite da un minimo di 15 alunni. Se così non fosse le classi dovranno essere accorpate, sempre rispettando la divisione tra tempo normale e tempo prolungato.

  1. SCUOLE SUPERIORI

Con le leggi 517/77, 270/82, 104/92, e con la sentenza della CorteCostituzionale 215/87 viene definitivamente riconosciuta la possibilità di frequenza di Istituti Superiori e Corsi Universitari da parte dei portatori d’handicap con Alcune facilitazioni.

  • Negli istituti superiore gli studenti portatori di handicap devono essere seguiti da un’insegnante di sostegno, che assume la con titolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti.
  • Per quanto riguarda la formazione delle classi, queste sono costituite, di norma, da non meno di 25 alunni. • Le eventuali iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le classi dello stesso istituto senza però superare i 28 elementi per ogni classe.
  • Le classi che accolgono alunni diversamente abili sono costituite con 20 alunni, a condizione che sia esplicitata e motivata la necessità della riduzione numerica in rapporto alle esigenze formative dell’alunno e il progetto articolato di integrazione definiva espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe e dall’insegnante di sostegno.
  1. ISCRIZIONE BAMBINO PORTATORE DI HANDICAP A SCUOLA

Per la prima iscrizione, oltre ai normali moduli richiesti dalla scuola, bisogna presentare anche i seguenti documenti che vengono rilasciati dalla ASL di appartenenza:

  • L’attestazione di alunno in situazione di handicap che deve essere redatto da uno specialista. Questo documento può essere richiesto anche ad un medico privato che deve però essere convenzionato.
  • La diagnosi funzionale che si compone di due parti: una diagnosi clinico – medica e una valutazione psicologica e sociale che è finalizzata alla rilevazione delle potenzialità del soggetto. La diagnosi funzionale, secondo quanto riportato nella legge 104/92 deve essere aggiornata a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso dell’istruzione secondaria superiore. Per iscrizioni ad anni successivi nella stessa scuola non è necessario nessuna documentazione particolare al di fuori di quella richiesta normalmente dalla scuola per tutti i bambini. Se l’alunno effettua un trasferimento in una scuola nuova è compito del precedente istituto inviare tutta la documentazione (legge 104/92).
  1. UNIVERSITA’

Secondo quanto stabilito dalla legge 104/92 le Università devono:

  • Garantire agli studenti portatori di handicap la programmazione di interventi adeguati ai bisogni e alle caratteristiche di ogni singolo studente.
  • Personalizzare il piano di studi secondo le attitudini e le capacità specifiche. Inoltre le università devono destinare interpreti per facilitare la frequenza e l’apprendimento degli studenti non udenti. I servizi devono essere richiesti all’Università in cui si è iscritto attraverso la presentazione di moduli diversi a seconda dell’Università. Generalmente i servizi messi a disposizione dagli Atenei sono: accompagnamento, assistenza alla persona, interprete della lingua dei segni, accesso ai materiali didattici, trasporto e tutorato.
  1. TASSE SCOLASTICHE

L’art. 30 Legge n.118/71 stabilisce che ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore al 67% della capacità lavorativa sia concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli. La modulistica va richiesta direttamente all’istituto presso il quale si iscrive lo studente, a cui va anche presentata la domanda.

  1. GITE SCOLASTICHE

Per gli alunni in situazione di handicap la Nota n. 645 dell’11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. È un richiamo alle CC. MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. Le gite rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio.

  1. L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO

(Figura introdotta nella scuola italiana con il DPR 970/1975)

Secondo quanto previsto dalla legge 104/92 è compito del Ministero della Pubblica Istruzione provvedere alla formazione e all’aggiornamento dei docenti per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati.

L’insegnante di sostegno deve seguire il gruppo di alunni a lei affidato durante tutto il percorso formativo. Deve effettuare la programmazione della didattica. Inoltre, la legge ricorda che l’insegnante di sostegno è una contitolare: ciò vuol dire che anche l’insegnante di ruolo della classe è responsabile del progetto formativo individuale dell’alunno portatore di handicap. Riguardo a ciò si fa riferimento anche alla Circolare del provveditorato agli Studi di Roma del 10/07/91 n°179 e alla circolare 186 del 24/07/90.

Chi richiede l’assistente di sostegno?

È compito della segreteria didattica della scuola dove il portatore di handicap è iscritto mandare al MIUR Provinciale/Regionale  un piano delle iscrizioni all’anno scolastico successivo con la richiesta di ore di sostegno.