Capitolo 2 – Provvidenze Economiche
- I benefici economici:
Il riconoscimento dell’invalidità civile porta una serie di provvidenze in capo all’invalido. L’entità e la tipologia dei benefici spettanti dipendono dalla gravità dell’invalidità e da altre specifiche condizioni. Quelli economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’INPS.
L’accertamento dello stato di inabilità da parte delle Commissioni mediche determina l’assegnazione di una determinata percentuale di invalidità che rappresenta la riduzione della capacità lavorativa della persona.
Se tale riduzione è inferiore ad un terzo (circa il 34%), non si può parlare di “stato di invalidità” e non sono previsti benefici di alcun tipo, vediamo di seguito le varie fasce:
- FASCE DI INVALIDITÀ CIVILE

- Indennità di frequenza
Spetta agli invalidi civili minori di 18 anni a cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, e ai minori con perdita uditiva superiore a 6° decibel nell’orecchio migliore. E’ concessa con cadenza mensile , a frequenza continua o periodica dei centri ambulatoriali o diurni anche in semi-residenziali pubblici o privati (purchè convenzionati), con scopi terapeutici, riabilitativi o di recupero; scuole di ogni ordine e grado ; centri di formazione o addestramento professionale. l’ importo mensile (indennità di frequenza), per l’anno 2020, è di 286,81 euro a fronte di un limite di reddito annuo personale che non può superare i 4.926,35 Euro (legge 289 del 11/10/1990).
- Indennità di accompagnamento per minori
È concessa a seguito del riconoscimento di un’invalidità totale, che si ha quando il minore non sia in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, la stessa è
– erogata per 12 mensilità, – indipendente dai requisiti di reddito,. L’importo mensile per l’anno 2020 e di Euro 520,29 nessun limite di reddito. ( legge n. 18 del 11/2/1980)
– indipendente dall’età del soggetto: infatti, al compimento del 18 esimo anno d’età, l’indennità continuerà a essere erogabile a suo favore nel caso in cui sussistano ancora le esigenze precedenti.
L’accompagnamento non scade dopo il 18° mo anno dI eta’
“Chi ha l’accompagnamento durante la minore età, non deve più sottoporsi a visita al 18° anno d’età, grazie alla legge 114/2014. Diverso per chi ha indennità di frequenza”. E anche la 104 è “a vita”: almeno in teoria
Chi ha un indennità di accompagnamento durante la minore età, al compimento del 18° anno non deve più sottoporsi a visita di accertamento, ma soltanto richiedere la pensione d’invalidità: la novità non è recentissima, risale a circa quattro anni fa, ma a quanto pare non tutti lo sanno, visto che l’imminenza della maggiore età del figlio continua a suscitare nelle famiglie una discreta preoccupazione: rischia di perdere qualcuno dei benefici che la legge gli concede? Con la L. 104, è a rischio anche lei? Generalmente no:
“Nessuna norma prevede la necessità di presentare una nuova domanda di handicap al compimento del diciottesimo anno di età”. Anche nel caso in cui, nell’originario verbale, fosse stata indicata una visita di revisione in coincidenza con il compimento della maggiore età, con la legge 114/2014, i verbali recanti data di revisione successiva a quella di entrata in vigore del citato provvedimento conservano piena validità fino alla conclusione del relativo iter di verifica”.
“Il cosiddetto ‘decreto semplificazione’, divenuto poi legge, prevede che il disabile che durante la minore età era titolare di indennità di accompagnamento, non debba ripresentarsi a visita.
Prima invece, al compimento del 18° anno, tutti indistintamente, anche chi rientrava nelle patologie non rivedibili elencate nel D.M. del 2 agosto del 2007, al compimento di maggiore età doveva comunque presentarsi a visita. Questo perché l’accertamento in minore età segue criteri diversi rispetto alla maggiore età, quando si applicano le tabelle ministeriali del ministero della salute in cui l’invalidità civile viene considerata in base alla capacità lavorativa generica. E anche perché, con la maggiore età, sopraggiunge il diritto alla sospensione d’invalidità, non percepita dai minori”.
Perché “chi ha l’indennità di accompagnamento durante la minore età non deve andare a visita, ma solo presentare all’Inps il modello AP70, per avere la pensione d’invalidità, che è collegata al reddito”. Diversa la situazione per i minori che hanno solo l’indennità di frequenza: “questi – dovranno ripresentare la domanda per la visita, almeno tre mesi prima del compimento del 18^ anno detà, ed essere convocati dall’Inps”.
- Assegno mensile di assistenza – (assegno di inabilità)
Agli Invalidi civili di età compresa tra i 18 e 67 anni, spetta con accertata riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99% per il periodo in cui non svolgono attività lavorativa, devono versare in un stato di bisogno economico e devono stare entro i limiti di reddito che vengono fissati annualmente. nel 2020 il limiti di reddito da non superare per avere diritto a questo sostegno erogato dall’Inps è di 4.926,35 euro;
l’importo mensile dell’assegno di assistenza, invece, è di 286,81 euro., viene erogato per 13 mensilità(art 2 e 13 della legge 118/1971).
- Pensione di invalidità
Spetta agli invalidi civili totali 100% di età compresa tra i 18 e i 67 anni la pensione di invalidità . L’importo per il 2020 è di euro 286,81 (per 13 mensilità). Per poter beneficiare di questo assegno assistenziale, però, bisogna stare al disotto di un soglia reddituale stabilita annualmente: nel 2020, questa, è pari a 16.982,49 euro. (art 2 e 12 della legge 118/1971)
- Indennità di accompagno
Spetta agli invalidi civili totali (100%),che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che abbiano bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. L’indennità spetta a qualsiasi età, cioè sia ai minori di 18 anni sia agli ultra 65enni. L’indennità prescinde da ogni limite di reddito ed è cumulabile con la pensione di inabilità. Non spetta in caso di ricovero totalmente gratuito in una struttura pubblica. Non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. In caso di pluriminorazioni (esempio: invalido civile non deambulante e cieco civile assoluto), spetta il cumulo delle indennità previste per le singole minorazioni. L’importo mensile per l’anno 2020 e di Euro 520,29 nessun limite di reddito. (legge n. 18 del 11/2/1980)
Tabella – Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi:
importi e limiti reddituali per il 2020
Ogni anno vengono rivalutati, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2020 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare 11 dicembre 2019, n. 147.
Per gli adeguamenti degli importi e dei limiti di reddito INPS si adegua alle indicazioni del decreto del 15 novembre 2019, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
