Capitolo 1 – Nozioni Generali
- Definizione di Invalidità Civile
L’Invalidità Civile è il riconoscimento di uno stato invalidante congenito o acquisito derivante da particolari eventi (infortuni, incidenti, malattie, interventi medici, ect..), fisiche o psichiche, in base al quale, a seconda della percentuale di inabilità accertata, è possibile ottenere benefici economici e socio sanitari, condizionati dall’età e talvolta dal reddito. Che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Sono considerati invalidi anche i ciechi e i sordomuti, per i quali i benefici economici sono però disciplinati con leggi a parte.
- Per invalidità si deve conseguire una minorazione
Riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, per chi ha tra i 18 e 65 anni -difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età, per minori di anni 18 e per gli ultra 65enni.
- Chi può presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile:
- I cittadini italiani con residenza in Italia,
- I cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornati in Italia e iscritti all’anagrafe de comune di residenza;
- I cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornati in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno (come previsto dall’arti 41 Testo Unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo).
Le persone invalide possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento della loro invalidità. La richiesta di riconoscimento di invalidità può essere presentata:
- dall’interessato che si ritiene invalido.
- da chi cura gli interessi dell’invalido (curatore nel caso degli inabilitati);
- da chi rappresenta legalmente l’invalido (genitore, o tutore nel caso degli interdetti, Amministratore di Sostegno);
- Primo passo – dal Medico curante certificatore – modalità
Il medico certificatore su appositi modelli predisposti dall’INPS, deve attestare la natura delle infermità invalidanti riportare i dati anagrafici del richiedente e le patologie invalidanti da cui la persona è affetto, inoltre importante indicare l’eventuale esistenza di patologie oncologiche.
I medici autorizzati devono essere convenzionati con il S.S.N. e autorizzati attraverso un PIN. Il certificato compilato e trasmesso telematicamente genera un codice univoco, foglio di trasmissione che il medico consegna all’interessato unitamente al certificato introduttivo firmato in originale.
Il certificato ha validità 90 giorni.
L’INPS con messaggio del 21 marzo 2016, n 1263 ha introdotto un nuovo certificato, denominato “integrativo”, che sostituisce la versione del mod. D (certificato di intrasportabilità).
Questa nuova tipologia di certificato può essere utilizzata esclusivamente:
- per richiedere la visita domiciliare
- per inserire/(integrare/rettificare le dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda ai fini dell’indennità di accompagno.
Il certificato integrativo può essere compilato (sempre dal medico certificatore) e trasmesso solo nel caso in cui l’istante abbia già presentato una domanda e questa risulti collegata ad un certificato introduttivo.
- Secondo passo: presentazione della domanda all’INPS.
Il passaggio successivo è la presentazione della domanda vera e propria all’INPS, anche in questo caso la procedura avviene esclusivamente per via telematica, il cittadino ha disposizione due alternative per richiede il riconoscimento dell’invalidità.
Può essere fatta autonomamente, se la persona dispone del codice PIN dell’INPS, oppure attraverso gli enti abilitati, associazioni di categoria come l’ A.N.M.I.C.
Nella domanda il richiedente deve indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento (Invalidità, handicap, disabilità (coll. Mirato)etc..), le informazioni relative alla residenza, ed eventualmente al domicilio (determina la competenza temporanea della commissione INPS) e all’eventuale stato di ricovero.
In questa fase, il sistema abbina il certificato rilasciato dal medico che ha un codice di trasmissione inviato all’inps.
Per le persone che abbiano raggiunto il limite di età di 67 anni dovranno obbligatoriamente compilare il mod. AP70 da inviare telematicamente.
Una volta inviata la domanda on line completo in tutte le sue parti il sistema consente di stamparlo e propone immediatamente una data per
la convocazione a visita o al contrario bisogna aspettare che l’inps comunichi all’interessato la data della visita tramite l’indirizzo e-mail e/o al cellulare indicato nella domanda. Sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo della visita) la documentazione da portare all’atto della visita (documento d’identità, certificato firmato dal medico certificatore, la documentazione sanitaria, ecc…)
La visita normalmente deve essere effettuata normalmente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o, in caso di patologia oncologica, entro 15 giorni ai sensi dell’art. 6 legge 80/2006.
Qualora non fosse possibile fissarla entro i suddetti limiti, la procedura può registrare la domanda e definire in seguito la prenotazione della visita. In caso di impedimento, la persona può chiedere una nuova data di visita accedendo al Servizio online dell’inps con il proprio codice di identificazione personale (pin) o con l’ausilio delle associazioni accreditati entro e non oltre 48 ore dalla data di fissazione della prima convocazione.
Se il richiedente non si presenta a visita verrà riconvocato in seguito. Se, invece non si presenta per due volte, sarà considerato rinunciatario e la sua domanda perderà efficacia.
- Terzo passo: la visita medica da parte della commissione INPS.
Il giorno della visita l’utente deve presentarsi alla commissione medica dell’INPS di riferimento. La procedura informatica inps invia all’indirizzo o al cellulare indicati,sono riportati la data , orario, luogo
della visita, la documentazione da portare all’atto della visita (doc. d’identità, certificato firmato dal medico certificatore , la documentazione
sanitaria, ecc..). La Commissione redige al termine della visita un verbale elettronico, riportando l’esito e l’eventuale indicazioni di particolari patologie che comportano l’esclusione dalle visite di revisione successive. Se al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità , questo viene validato dal responsabile del Centro Medico Legale e viene considerato definitivo.
Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche, viene attivata la procedura amministrativa per il pagamento delle stesse. Il richiedente è tenuto a comunicare determinate informazioni quali il reddito personale, le coordinate bancarie ecc.., anche queste da inserire online (invalidità civile – fase concessoria – mod. AP70).
Lo stato di invalidità del soggetto può migliorare o peggiorare nel tempo.
Nel primo caso si dice che l’invalidità civile è soggetta a revisione; ciò significa che l’interessato dovrà sottoporsi a visita di revisione alla scadenza del termine indicato nel verbale.
Nel secondo caso il richiedente può presentare domanda per ottenere il cosiddetto “aggravamento” seguendo lo stesso iter fin qui descritto.
Contro il verbale della Commissione INPS che riconosce o meno l’invalidità civile, la persona può presentare ricorso però, dovrà obbligatoriamente effettuare un Accertamento Tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa prima di
dare avvio alla causa giudiziaria. Avverso il mancato riconoscimento dell’invalidità civile, cecità o sordità civile è ammesso unicamente il ricorso in giudizio, da promuovere entro 180 giorni dalla notifica del verbale sanitario. Il ricorso deve essere fatto con l’INPS (unica controparte) per via GIUDIZIARIA e non amministrativa.
- La visita domiciliare
E’ possibile richiedere la visita domiciliare a causa di “intrasportabilità”, cioè, quando la persona non può recarsi a visita medica collegiale perché il trasporto comporta un grave rischio per la sua incolumità e la sua salute.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata sul sito web dell’INPS.
Se sussistono le condizioni, lo stesso medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo per la domanda di riconoscimento dell’handicap/invalidità deve compilare e trasmettere telematicamente all’INPS il certificato medico di richiesta visita domiciliare, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data già fissata per la visita ambulatoriale.
Di tale richiesta sarà quindi rilasciata dal sistema una ricevuta di avvenuta ricezione.
Il Presidente della Commissione medica valuterà il merito della certificazione e si pronuncerà entro i 5 giorni successivi alla ricezione della richiesta, disponendo o meno la visita domiciliare:
se la richiesta viene accolta, verrà data comunicazione della data e dell’orario in cui sarà effettuata la visita domiciliare; se la richiesta non viene accolta, verrà data comunicazione di una nuova data di convocazione/invito a visita ambulatoriale.
