Capitolo 12 – Barriere architettoniche
- Disabilità: la normativa italiana sull’abbattimento delle barriere architettoniche
A livello normativo nazionale, il campo di applicazione in materia di abbattimento barriere architettoniche è oggi disciplinato dalla combinazione di quanto previsto dal DM 236/1989, L. 13/1989, L. 104/1992 e DPR 503/1996, fino al D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In generale tutti gli edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico e residenziali, sono soggetti all’applicazione di precise norme in materia di abbattimento barriere architettoniche, ma non tutti hanno gli stessi obblighi.
- Cosa sono le barriere architettoniche
Le barriere architettoniche sono quegli elementi costruttivi che impediscono, limitano o rendono difficoltoso l’utilizzo di un ambiente o che limitano gli spostamenti o la fruizione dei servizi da parte di persone con limitata capacità motoria e sensoriale, come persone diversamente abili o persone che per età o eventi occasionali sono limitati anche solo temporaneamente nella regolare fruizione degli ambienti.
- ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI PUBBLICI:
L’art. 4 del DPR 503/1996 stabilisce che agli edifici o spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero, devono essere apportati tutti gli accorgimenti finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche. Gli edifici e gli spazi pubblici devono essere accessibili, garantire cioè la completa fruibilità dello spazio anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (dal paraplegico su sedia a ruote alla persona anziana, dal non vedente fino alla mamma col bambino): per far ciò sono necessarie la totale assenza di barriere architettoniche e la presenza di adeguati elementi di ausilio e di riferimento. Almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi installato, deve essere accessibile.
- EDIFICI PRIVATI:
Le nuove costruzioni di edifici pubblici, (compresi quelli scolastici, prescolastici, e di interesse sociale), debbono essere senza barriere architettoniche;
- In nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai disabili;
- In tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici di nuova costruzione, devono prevedere e riservare posti per disabili non deambulanti;
- Gli alloggi dell’edilizia economica e popolare, siti nei piani terreni, dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione , qualora ne facciano richiesta.
- LA PROGETTAZIONE:
Marciapiedi e percorsi pedonali
- Scivolo per accedere al marciapiede: larghezza m 1,50 – pendenza max 15%;
- Pavimentazione antisdrucciolevole;
- Larghezza minima m. 1,50;
- Dislivello massimo dal piano stradale di cm 15.
Attraversamenti pedonali
Gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne.
Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a rotella larghezza minima m 1.50, zona antistante l’ingresso minimo m. 1.50.
Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche ai non vedenti.
- EDIFICI PRIVATI:
Nel caso che in un condominio risieda un portatore di handicap e lo stesso, o chi ne esercita la tutela, intenda portare innovazioni alle parti comuni dello stabile atte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la mobilità, deve sottoporre all’approvazione dei condomini le innovazioni che intende apportare. Nel Caso l’assemblea approvi, le spese delle innovazioni vengono suddivise tra i condomini come da regolamento. Nel caso in cui il condominio rifiuti di apportare le innovazioni o di non considerare la richiesta del disabile, fatta per iscritto, il disabile o il suo tutore può istallare, a sue spese, servoscala, nonché strutture facilmente rimovibili. Può modificare l’ampiezza della porta d’accesso per rendere più agevole l’ingresso agli edifici, garage o accessori (legge 13/89 art.2, comma2).
L’esecuzione delle opere interne non è soggetta a concessione edilizia o autorizzazione: è sufficiente che l’interessato presenti domanda indirizzata al Sindaco, indicando l’inizio dei lavori, e una relazione a firma di un professionista abilitato. Qualora, invece, vi sia una alterazione dell’aspetto esteriore o della sagoma dell’edificio è richiesta un’autorizzazione del sindaco all’esecuzione dei lavori. Se le innovazioni debbono eseguirsi all’interno dell’alloggio abitato dal disabile a titolo di inquilino, le innovazioni sono possibili previo autorizzazione del proprietario, le spese sono a carico del conduttore. Per le misure minime da rispettare onde rendere accessibile un appartamento, si rimanda a quanto indicato nel d.m. n. 236/del 14/6/89.
- AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Chi effettua interventi di abbattimento barriere architettoniche, può usufruire di detrazioni Irpef, dell’IVA agevolata e contributi statali.
Hanno diritto alla detrazione IRPEF del 19% sull’intero importo della spesa sostenuta per l’acquisto di un mini ascensore o di un montascale tutti i disabili che “presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Ha diritto alla detrazione anche il contribuente che ha fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap.
Si ricorda che la condizione di invalidità deve comportare “menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie”. (Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art.3 comma 3.).
