Capitolo 9 – Collocamento mirato disabili: come funziona, obblighi, quote, chi rientra
- Normativa
La legge n. 68 del 1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ha lo scopo di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
La normativa (Legge n. 68/1999) prevede, per le aziende al di sopra dei 15 dipendenti, l’obbligo di avere in organico un determinato numero di soggetti disabili e categorie svantaggiate. Si parla a tal proposito di “quota di riserva”.
Le aziende possono coprire la quota di riserva con personale già in organico o procedere all’assunzione ex novo mediante richiesta nominativa ai Centri per l’impiego o stipulando apposite convenzioni con enti pubblici o cooperative sociali.
Le aziende possono scegliere i soggetti da assumere in base ai nominativi presenti in appositi elenchi stilati dai Centri per l’impiego, che riportano i disabili in stato di disoccupazione con le caratteristiche e il background professionale richiesto dall’azienda stessa.
La pubblica amministrazione è tenuta ad assumere persone con disabilità nella quota d’obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.
L’art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro, pubblici, come quelli privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi.
Vediamo nel dettaglio come funziona il sistema del collocamento mirato e chi ne può beneficiare.
- Collocamento mirato disabili: quali sono le aziende obbligate
Le aziende obbligate all’assunzione dei disabili sono quelle che occupano almeno 15 dipendenti. Nel conteggio si considerano tutti gli assunti con contratto di lavoro subordinato. I part-time si computano per l’orario effettivamente svolto, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore al 50% di quello a tempo pieno.
- Collocamento mirato: quanti posti riservare ai disabili
I posti da riservare ai disabili (cosiddetta “quota obbligatoria”) variano in ragione della dimensione aziendale:
- Da 15 a 35 dipendenti il numero di disabili da assumere è pari a 1;
- Da 36 a 50 dipendenti il numero di disabili passa a 2;
- Con 51 o più dipendenti il numero di disabili da assumere è pari al 7% degli occupati.
- Collocamento mirato: chi rientra nella quota obbligatoria
Sono computabili nella quota obbligatoria le assunzioni riguardanti:
- Soggetti in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa al 45%;
- Non vedenti o sordomuti;
- Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/78;
- Invalidi la cui capacità lavorativa, in mansioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di 1/3;
- Lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni a causa di infortunio o malattia (con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%) ovvero per infortunio sul lavoro o malattia professionale (con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 33%);
- Dipendenti già invalidi prima della costituzione del rapporto anche se assunti al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio, con un grado di invalidità civile non inferiore al 60% o derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale superiore al 33%;
- Lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto anche se assunti al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio in caso di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/78 ovvero disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- Somministrati disabili se la missione presso l’azienda ha durata di almeno 12 mesi.
