ROMA – Con la sentenza n. 24936 del 7 ottobre 2019 della I^ sezione civile, la stessa Corte stravolge l’interpretazione sinora data da tutti i tribunali italiani. I giudici supremi della Consulta hanno affermato un nuovo principio in materia di utilizzo del contrassegno per disabili secondo cui, chi non riesce a trovare un posto libero nei parcheggi destinati ai disabili – quelli cioè contrassegnati dalle strisce gialle – ha diritto a lasciare l’auto sulle strisce blu gratis, ossia senza pagare il ticket.
Non importa se l’interessato è senza patente e ad accompagnarlo in città è un parente. Sarebbe, infatti, discriminatorio prevedere una diversa disciplina tra chi, pur non potendo deambulare, ha la licenza di guida e chi, invece, non l’ha più.

La pronuncia è stata pubblicata ieri: si tratta di un’ordinanza che sicuramente oltre a fare storia, metterà in crisi parecchi comuni anche se in stato di dissesto, il tutto almeno per quanto riguarda i diritti degli anziani e di tutti i portatori di handicap.

Sino ad oggi, l’orientamento seguito dai giudici è stato quello di ritenere che i titolari del pass invalidi non possano sostare sulle strisce blu gratuitamente, neanche se gli spazi a loro riservati sono tutti occupati. Difatti, il Codice della strada prevede, per i titolari del contrassegno, l’esonero dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio “a tempo limitato” e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; tuttavia, l’obbligo del pagamento di una somma è cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta.

Scopo del contrassegno invalidi è favorire la mobilità delle persone con ridotte o assenti capacità di movimento per problemi fisici o psichici. Dalla gratuità della sosta deriva, invece, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità.

Come aveva detto in passato la stessa Cassazione, «è tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto per la sosta del veicolo, il disabile che, a causa della indisponibilità dei posti gratuitamente riservati alle persone con ridotta capacità motoria abbia parcheggiato la propria autovettura negli stalli a pagamento essendo, al fine, irrilevante l’eventuale esposizione del contrassegno invalidi». In altri termini, il fatto di non trovare posto gratuito non legittima il portatore di handicap a parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu.

Oggi, però, le carte potrebbero rimescolarsi. La vicenda decisa ieri dalla Cassazione prende le mosse dalla vicenda di un uomo, privo della patente, ma titolare di un pass invalidi. Questi aveva impugnato il regolamento del Comune di Torino che consentiva il parcheggio gratuito sulle strisce blu solo ai disabili con auto e non anche a coloro che venivano accompagnati dai familiari e che, quindi, si trovavano trasportati su una macchina altrui.

A questi ultimi era eccezionalmente consentito di utilizzare il permesso sugli spazi a pagamento solo se in grado di dimostrare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura.

Per la Cassazione, però, il regolamento «è discriminatorio» ai danni dei disabili privi di patente. L’ordinanza comunale, infatti, prevedeva disabili di serie A, quelli cioè muniti di patente che potevano accedere gratuitamente al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale, e disabili di serie B che, invece, avrebbero potuto godere degli stessi diritti solo per finalità di lavoro o di cure mediche.

La pronuncia della Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del cittadino disabile, ha stabilito che i Comuni devono prevedere, anche per i disabili senza auto e senza patente, un permesso speciale per parcheggiare gratis all’interno delle strisce blu, al di là delle esigenze professionali o di cura del titolare.

Per la Cassazione è, infatti, indiscutibile che i disabili, per accedere al centro cittadino, non abbiano le medesime opportunità delle persone non disabili, che possono servirsi senza difficoltà di altri mezzi di locomozione, quali biciclette o motocicli, che sono, invece, interdetti normalmente ai disabili, o mezzi pubblici il cui utilizzo è consentito anche ai disabili, ma con modalità di non sempre facile applicazione.

La legge che tutela le persone con disabilità dalla discriminazione

Legge, 01/03/2006 n° 67, G.U. 06/03/2006

Il principio di parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

Con la legge n. 67 del 1° marzo 2006 si prevede una tutela giurisdizionale contro gli atti ed i comportamenti discriminatori nelle forme previste dall’art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del Testo unico sull’immigrazione.

Le nuove disposizioni stabilisce che:

  1. si ha discriminazione diretta in presenza di un trattamento meno favorevolmente della persona disabile di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga;
  2. si ha discriminazione indiretta in presenza di una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che mette una persona disabile in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone;
  3. si considerano come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilita’ nei suoi confronti.

LEGGE 1 marzo 2006, n.67
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita’ vittime di discriminazioni.
(GU n. 54 del 6-3-2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:

Art. 1.
(Finalita’ e ambito di applicazione)

  1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parita’ di trattamento e delle pari opportunita’ nei confronti delle persone con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
    2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilita’ relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita’ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2.
(Nozione di discriminazione)

1. Il principio di parita’ di trattamento comporta che non puo’ essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita’.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilita’, una persona e’ trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilita’ in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresi’, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilita’, che violano la dignita’ e la liberta’ di una persona con disabilita’, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilita’ nei suoi confronti.

La storia

Il ricorrente, in particolare, lamentava “che la Giunta del Comune di Torino – come si legge negli atti – con delibera 4 giugno 2003, n. 03663/006, ha previsto la possibilità per i disabili muniti di patente e proprietari di autoveicolo di fruire di permessi gratuiti di sosta che consentono loro di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu, escludendo, tuttavia, da tale agevolazione i disabili non muniti di patente e di autoveicolo – quelli afflitti da disabilità più grave – salvo che non dimostrino la necessità di doversi recare nel centro cittadino (almeno dieci volte al mese) per esigenze lavorative o di assistenza”.

La decisione della Cassazione arriva a valle del ricorso di un cittadino invalido nei confronti del Comune di Torino, e interviene su una questione che poteva configurare una discriminazione tra chi, pur non potendo deambulare, ha la licenza di guida e chi, invece, non l’ha.

“L’amministrazione comunale torinese – come riporta ancora la sentenza – in quanto verosimilmente conscia che gli appositi spazi riservati al parcheggio esclusivo degli invalidi sono normalmente insufficienti, ha rilasciato ai disabili muniti di patente e proprietari di veicolo uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu del centro cittadino. Tuttavia, nel far ciò, il Comune ha contestualmente posto in essere una condotta discriminatoria indiretta ai danni dei disabili (presuntivamente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti del necessario ausilio di un familiare, i quali possono parimenti fruire dello stesso permesso (negato al ricorrente) solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura”.

Le conclusioni della Corte suprema

“Non vi è dubbio – conclude la Corte – che una tale previsione si configuri come discriminatoria ai danni di quest’ultima categoria di disabili, non reputandosi meritevole di tutela l’accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale (come invece consentito ai disabili con patente e autoveicolo)”.

“In materia di tutela giudiziaria delle persone con disabilità – recita infatti l’ordinanza – costituisce discriminazione, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 67 del 2006, la disposizione che, nel beneficiare una particolare categoria di disabili, ne ponga un’altra, presuntivamente affetta da una patologia più grave, in posizione di svantaggio, atteso che la norma anzidetta consente di porre in relazione anche due categorie di disabili, pure con caratteristiche differenti”.

Nel dettaglio, la Corte ha ritenuto discriminatoria la previsione contenuta in una delibera comunale che beneficiava i disabili muniti di patente e di autovettura di uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu nel centro cittadino, consentendo agli altri disabili di fruire del medesimo permesso solo ove in grado di documentare frequenti accessi nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura.

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