Legge 104/92, interviene La Corte Suprema di Cassazione nell’ordinanza n. 20243 del 25.09.2020 sul licenziamento di un lavoratore
La Suprema Corte di Cassazione con la propria ordinanza n. 20243 del 25.09.2020, a seguito di un ricorso presentato da parte di un lavoratore con disabilità, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento dello stesso per presunto abuso dei permessi retribuiti di legge 104/92.
Un lavoratore con disabilità viene licenziato dal proprio datore di lavoro per presunto abuso dei permessi retribuiti di legge 104/92, in quanto secondo prove documentali, lo stesso ha usufruito di tali permessi in concomitanza con delle festività durante le quali ha fatto spese e viaggi in auto.
Tali attività, secondo il datore di lavoro, erano incompatibili con l’invalidità del lavoratore e con le prescrizioni contenute nei verbali di invalidità civile che prevedevano l’esclusione di attività come: l’uso delle scale, il movimentare carichi e l’uso di macchine semimoventi.
Con questi presupposti il datore di lavoro procede al licenziamento del lavoratore con disabilità, il quale presenta ricorso.
I giudici di Primo e Secondo Grado riconoscono l’illegittimità del licenziamento per giusta causa, ma il datore di lavoro si rivolge alla Suprema Corte di Cassazione.
Le motivazioni dell’Ordinanza n. 20243
La Suprema Corte di Cassazione, ribadisce dei concetti basilari nella propria ordinanza.
Innanzitutto ribadisce che l’art. 3 comma 6 della legge 104/92 prevede che il lavoratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 comma 3 della medesima legge può:
- usufruire alternativamente di permessi retribuiti giornalieri (2 ore) o mensili (3 giorni)
- scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
- non essere trasferito senza il suo consenso
- farsi assistere da un familiare che può godere dei permessi lavorativi
Pertanto l’ordinanza tutela non solo il lavoratore con disabilità, ma anche il familiare che presta assistenza.
La Corte poi sottolinea che lo scopo della legge 104/92 e dei permessi retribuiti rappresentano uno strumento per agevolare l’integrazione familiare e sociale della persona con disabilità, consentendogli di ristabilire il proprio equilibrio psico-fisico, e non necessariamente sono legati ad attività di cura.
Scarica l’ordinanza suprema corte di cassazione n. 20243 del 25/9/2020
